L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
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“L’istanza di accesso civico semplice è presentata al Responsabile Trasparenza, mentre l’istanza per l’accesso civico generalizzato è presentato all’Amministratore Unico.

L’istanza per i due tipi di accesso non è sottoposta ad alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di motivazione. Il procedimento di accesso civico dovrà concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

In caso di accoglimento, la G.A.M. SRL provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti in formato elettronico, fatta eccezione nel caso in cui vi siano soggetti controinteressati, ai quali è concesso un termine di dieci giorni per proporre opposizione.

Nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società avrà cura di pubblicarli sul sito e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi.

Ove il documento, l’informazione o il dato richiesti siano già stati pubblicati ai sensi della normativa vigente, la G.A.M. SRL provvede a segnalare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, vale quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi compreso il diritto di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010.

L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso agli atti amministrativi (c.d. accesso documentale) di cui all’art. 22 della legge 241/1990 che è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b) e si esercita con la visione e l’estrazione di documenti amministrativi”.